State cercando un appartamento arredato in affitto a Parigi, ma siete preoccupati perché non potete recarvi in agenzia per firmare il contratto di affitto e quindi validare la vostra prenotazione ?
Lodgis ha la soluzione per voi !
Grazie ai suoi investimenti in R&S, Lodgis ti offre da 10 anni la possibilità di firmare il vostro contratto di affitto a distanza, tramite la firma elettronica.
Cos'è la firma elettronica?
È una procedura che permette di firmare un contratto « on line », in maniera virtuale e in totale sicurezza, senza la necessità di apporre una firma manoscritta.
Come funziona la firma elettronica?
Semplice : Lodgis vi invia un link tramite e-mail e un codice di identificazione sul vostro numero di telefono cellulare. Tramite il suddetto link, accederete alla pagina per la firma (dove troverete anche il riepilogo delle condizioni di locazione e il contratto d'affitto), vi basterà immettere il vostro codice di identificazione, validare le condizioni del contratto, in seguito cliccare sul pulsante per la firma e.. il gioco è fatto ! Non avete bisogno di stampare il documento. Potete firmarlo tramite un semplice click, direttamente dal vostro smartphone, tablette, computer o qualsiasi altro apparecchio connesso ad internet.
La firma elettronica ha un valore legale ?
Affinché la firma elettroncia sia valida dal punto di vista legale, il processo che l'ha generata deve garantire :
Il processo di crittografia della firma elettronica sviluppato da Lodgis è valido legalmente perché genera ad ogni firma un certificato di autenticazione, che permette di garantire l'integrità del documento firmato e di identificare il firmatario*.
Grazie alla firma elettronica creata da Lodgis, non avete più bisogno di stampare, scansionare o rinviare il contratto, e neppure di recarvi in agenzia. Ci guadagnate, quindi, in semplicità, praticità, rapidità e sicurezza !
* Validità legale :
La base giuridica della firma digitale è definita dalla Legge n. 2000-230 del 13 marzo 2000 agli articoli 1316-1 e 1316-4 del codice civile francese :
"L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità".
Questa definizione piuttosto ampia, viene precisata in diversi decreti legge :
Il decreto n. 2001-272 del 30 marzo 2001 definisce due tipi di firma elettronica :